Serie Chernobyl: miglioramento dei canali di informazione

I canali di informazione furono migliorati dopo l'incidente di Chernobyl.
I canali di informazione furono migliorati dopo l’incidente di Chernobyl.

In seguito all’incidente di Chernobyl il Consiglio federale dispose un miglioramento dei canali di informazione. Tra i provvedimenti adottati si annoveravano sia la costituzione di un servizio di informazioni centralizzato per tali eventi come pure la redazione di nuovi accordi bilaterali sullo scambio reciproco delle informazioni.

Già il 18 giugno 1986 il consigliere federale Alphons Egli stabilì un programma costituito da 12 punti. Nel suo libro sulla storia della vigilanza nucleare Roland Naegelin, ex Direttore della Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari (DSN), scrisse in merito: “I dodici punti riguardarono prevalentemente la radioprotezione e la protezione della popolazione”. Nella gestione delle contaminazioni causate dall’incidente di Chernobyl in Svizzera si notarono alcune carenze e situazioni migliorabili”.

Programma in 12 punti del Dipartimento federale dell'interno DFI

  1. Occorre portare avanti i lavori riguardanti la Legge sulla Radioprotezione. Il disegno di legge è attualmente sottoposto a consultazione.
  2. È necessario revisionare l’Ordinanza sulla radioprotezione.
  3. L’Ordinanza sull’organizzazione di allarme per la protezione della popolazione in caso di pericolo dovuto alla radioattività in fase di preparazione deve essere revisionata. In particolare occorre verificare se la Commissione per la protezione AC e la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) con sede rispettivamente a Berna e a Zurigo, debbano essere riunite con un centro di coordinamento distaccato presso il Consiglio federale a Berna.
  4. La Commissione per la protezione AC deve essere rafforzata sia a livello di personale che di materiali e deve essere dotata di un piano di pronto intervento per i responsabili delle funzioni.
  5. L’attività di informazione deve essere migliorata sia in termini di qualità che di quantità. Occorre creare un servizio di informazioni centralizzato che coordini le informazioni in entrata e in uscita.
  6. Il collegamento con i cantoni funzionava fondamentalmente. Occorre tuttavia adoperarsi in modo che all’interno dei cantoni le informazioni siano inoltrate all’ufficio competente. Era stato richiesto anche un servizio di informazione per i comuni. A nostro parere non è un compito federale informare direttamente i 3000 comuni della Confederazione.
  7. La popolazione deve essere informata meglio a livello generale sulla radioattività. Avevamo in mente in questo caso la pubblicazione di una brochure, così come è stato fatto per l’AIDS.
  8. Si devono definire concetti di emergenza per tutta la popolazione.
  9. Occorre una delimitazione più precisa delle competenze tra la disposizione di misure e la loro esecuzione, anche per quanto riguarda l’impiego di formazioni militari e di protezione civile.
  10. È necessario chiarire la questione su come agiscano le radiazioni sugli alimenti, in particolare sugli alimenti e le piante che crescono all’aperto.
  11. Deve essere chiarita la questione del risarcimento, e ciò secondo due orientamenti:
    a. È possibile attribuire l’intera responsabilità per quanto è accaduto in Svizzera e negli altri paesi all’Unione Sovietica?
    b. Come è possibile risarcire i soggetti che hanno subito un’interruzione della propria produzione o del fatturato in conseguenza delle raccomandazioni della Commissione per la protezione AC?
  12. I contatti internazionali, che sono urgentemente necessari per attuare le armonizzazioni, vanno intrapresi secondo tre orientamenti:
    a. in primo luogo va affrontata l’armonizzazione delle unità di misura per le radiazioni radioattive
    b. poi è necessaria un’armonizzazione dei diversi limiti delle tolleranze, allo stato attuale
    c. e anche un’armonizzazione del grado di sicurezza delle centrali nucleari

Tra questi possibili miglioramenti rientrano l’incremento dello scambio di informazioni tra le autorità, con il pubblico in genere e tra i Cantoni. Fu creata una centrale per le informazioni presso la Cancelleria federale, la quale doveva intervenire solo in situazioni straordinarie.

Nel 1988, in risposta a un’interpellanza della consigliera agli Stati Monika Weber, “Prassi sulle informazioni del consiglio federale in situazioni straordinarie”, il Consiglio federale ribadì: “Il Consiglio federale ritiene importante mantenere la fiducia della popolazione anche nelle situazioni difficili. Questa fiducia va riconquistata giorno per giorno con una politica di informazione, aperta, onesta, completa e comprensibile”. Si sottolineò inoltre, anche in questo contesto, che valori limite diversi a livello internazionale avevano creato perplessità tra la popolazione.

Nuovi accordi per l’informazione reciproca

Il 9 giugno 1986, durante le interrogazioni parlamentari, il ministro del Consiglio federale Leon Schlumpf chiarì: “Non è stato ancora concluso tra la Svizzera e l’Italia un accordo bilaterale riguardo il reciproco orientamento rispetto agli incidenti radiologici; colloqui al riguardo sono però in corso da molto tempo. L’Italia è disposta, sulle basi dell’intesa del nostro paese con la Germania e la Francia, a concludere un accordo bilaterale adeguato. Nell’autunno di quest’anno si terrà un’altra riunione. Con l’Austria non ci sono accordi al riguardo.”

In seguito all'incidente di Chernobyl, nuovi accordi sullo scambio reciproco delle informazioni furono conclusi.
In seguito all’incidente di Chernobyl, nuovi accordi sullo scambio reciproco delle informazioni furono conclusi.

L’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo italiano sullo scambio di informazioni tempestivo riguardo gli incidenti nucleari fu raggiunto nel 1989. L’ «accordo sulle informazioni nucleari» tra il Consiglio federale e il Governo austriaco fu invece firmato nel 1999.

La Svizzera aveva già concluso nel 1978 con la Repubblica Federale di Germania, e nell’anno seguente anche con la Francia, accordi bilaterali riguardo il reciproco orientamento in caso di incidenti con conseguenze radiologiche.

In questi accordi le parti si impegnavano a informarsi reciprocamente riguardo tutte le situazioni di emergenza radiologiche nei rispettivi territori in grado di interessare anche il paese vicino. Nell’accordo con la Francia questo obbligo è limitato alle situazioni di emergenza causate da attività civili. Questo tipo di notifica dovrebbe includere informazioni su ora, luogo, tipo ed entità degli eventi, nonché le misure di protezione adottate nel proprio paese.

Si tratta della tredicesima parte d’una serie di sedici articoli sull’incidente di Chernobyl.