Il Consiglio federale avvia la consultazione relativa alla revisione dell’ordinanza sull’energia nucleare

Berna, 10.01.2018 – Nella sua seduta del 10 gennaio 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla revisione parziale dell’ordinanza sull’energia nucleare nonché alle modifiche dell’ordinanza sulla messa fuori servizio e dell’ordinanza sulle ipotesi di pericolo in materia di impianti nucleari, dell’ordinanza sulla radioprotezione e alla nuova ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare, non ancora entrata in vigore. Scopo della revisione è disciplinare mediante norme più chiare l’analisi degli incidenti e la messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari nonché lo stoccaggio per il decadimento di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari. Il termine di consultazione scade il 17 aprile 2018.

Analisi degli incidenti e messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari

Gli esercenti delle centrali nucleari devono dimostrare che i propri impianti sono sicuri anche in caso di incidente. Tramite la cosiddetta analisi dei rischi forniscono all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) la prova che gli impianti sono sufficientemente messi in sicurezza contro diversi possibili incidenti e che pertanto, in caso di evento, non vi è da temere un rilascio consistente di sostanze radioattive.

Con la revisione dell’ordinanza sull’energia nucleare si disciplina senza ambiguità una disposizione sinora formulata in modo equivoco. La prassi applicata sinora dall’IFSN in materia di analisi degli incidenti, che è anche in linea con le prescrizioni internazionali, corrisponde a questa nuova disciplina.

Per le prescrizioni riguardanti le prove, si introduce nel testo di ordinanza un distinguo tra gli incidenti dovuti a cause naturali e altri incidenti, riconducibili a cause tecniche. Mentre gli incidenti tecnici (ad es. avarie del sistema) sono caratterizzati da un’unica e ben definita probabilità di accadimento, nel caso degli incidenti dovuti a cause naturali (ad esempio terremoti e inondazioni) la probabilità è legata alla gravità dell’evento. Per questo motivo, anche in futuro nel caso degli incidenti tecnici si continuerà ad applicare le categorie d’incidente definite nell’ordinanza sulla radioprotezione. Nel caso degli incidenti dovuti a cause naturali, si prenderanno in considerazione gli eventi con una frequenza di una volta ogni 1 000 anni e una volta ogni 10 000 anni. Per questi tipi di incidenti va fornita la prova di un valore limite di dose compreso tra 1 e 100 mSv (millisievert).

Nel quadro della revisione viene inoltre fissato in modo che, indipendemente dalla categoria d’incidente, una centrale nucleare va messa fuori servizio immediatemente e a titolo temporaneo, e riequipaggiata, se nel caso di un incidente di progettazione (incidenti che devono poter essere domati tramite i sistemi di sicurezza delle centrali nucleari) non può essere rispettato il valore limite di dose pari a 100 mSv. Se non sono rispettati i valori limite di dose compresi tra 0,3 e 1 mSv delle categorie d’incidente più basse, la centrale non deve essere messa fuori servizio immediatemente ma deve essere riequipaggiata. Questi valori sono inferiori rispetto alla radiazione annuale naturale registrata in Svizzera.

Stoccaggio per il decadimento di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari

A medio-lungo termine le attuali centrali nucleari svizzere verranno disattivate. Da quest’operazione risulteranno ingenti quantitativi di scorie radioattive. Tra queste vi saranno scorie molto debolmente radioattive, che non è necessario stoccare in un deposito in strati geologici profondi in quanto al più tardi dopo 30 anni decadono al punto tale da poter essere declassate. Queste scorie molto debolmente radioattive, se debitamente manipolate, costituiscono un rischio esiguo per l’essere umano e l’ambiente. Benché le attuali basi giuridiche di principio prevedano lo stoccaggio per il decadimento di scorie radioattive, le norme relative allo stoccaggio per il decadimento delle scorie radioattive al di fuori di impianti nucleari sono da considerarsi insufficienti. In particolare non è definito in modo esplicito quali licenze occorra chiedere e quale sia l’autorità di rilascio. Con la presente revisione dell’ordinanza sull’energia nucleare, dell’ordinanza sulla radioprotezione e dell’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare si intende fare chiarezza in merito.

In futuro, i depositi per il decadimento delle scorie radioattive provenienti da impianti nucleari dovranno poter essere realizzati ed esercitati anche al di fuori di un impianto nucleare. Ciò, tuttavia, soltanto a condizione che il Cantone di ubicazione abbia rilasciato la necessaria licenza di costruzione cantonale e che sia stata emessa un’autorizzazione conforme alla legge sulla radioprotezione. In futuro sarà l’IFSN ad assumere il ruolo di autorità di vigilanza e di autorità preposta al rilascio della licenza per lo stoccaggio per il decadimento. Nella nuova ordinanza si stabilisce inoltre che le scorie soltanto debolmente radioattive che, secondo l’ordinanza sulla radioprotezione, possono essere immesse nell’ambiente, come pure le scorie radioattive sottoposte allo stoccaggio in vista del decadimento, sono esonerate dall’obbligo di smaltimento secondo la legge federale sull’energia nucleare, e pertanto non devono essere confinate in un deposito in strati geologici profondi. Inoltre, poiché i depositi per il decadimento di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari rappresentano un potenziale di rischio esiguo, l’ammontare della copertura che l’esercente di un impianto con responsabilità illimitata deve garantire tramite assicurazione o altra garanzia finanziaria viene ridotto a 70 milioni di euro per impianto nucleare. Lo stoccaggio per il decadimento di scorie radioattive che non provengono da un impianto nucleare non è oggetto della presente revisione.

E’ previsto che le nuove disposizioni entrino in vigore il 1° gennaio 2019.